Qui di seguito l’art.64 del Regolamento di giustizia:
“Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali”
[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:
a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati;
b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nel presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;
c) ad adottare, per le infrazioni alle norme emanate dal Settore Minibasket, commesse dai Responsabili dei Centri Minibasket o dagli Istruttori, le seguenti sanzioni:
- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione.
Per le infrazioni che comportano l’adozione del provvedimento della radiazione i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali rimettono gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. Rimettono, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.
d) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
1) violazione dell’eguaglianza competitiva (art.83 R.E.);
2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art.81 R.E.);
3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art.62 R.E.);
4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art.117 R.E.);
[2] OMISSIS
N.B. Qualora i comportamenti sanzionabili fossero commessi in una provincia diversa da quella dove l’istruttore opera, la competenza è attribuita in occasione di tornei, partite, manifestazioni ecc. sia di minibasket che di attività giovanile come segue:
A ) Al Commissario del Torneo o alla Commissione esecutiva se la sanzione può scontarsi nell’ambito della durata del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket che di attività giovanile;
B) Al competente Organo di giustizia, qualora la sanzione da scontarsi va oltre la durata del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket che di attività giovanile. In tal caso il Commissario o la Commissione esecutiva dovranno trasmettere gli atti al competente organo di giustizia e sanzioneranno una temporanea sospensione che abbia effetto solo nell’ambito del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket sia di attività giovanile;
[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:
a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati;
b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nel presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;
c) ad adottare, per le infrazioni alle norme emanate dal Settore Minibasket, commesse dai Responsabili dei Centri Minibasket o dagli Istruttori, le seguenti sanzioni:
- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione.
Per le infrazioni che comportano l’adozione del provvedimento della radiazione i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali rimettono gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. Rimettono, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.
d) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
1) violazione dell’eguaglianza competitiva (art.83 R.E.);
2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art.81 R.E.);
3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art.62 R.E.);
4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art.117 R.E.);
[2] OMISSIS
N.B. Qualora i comportamenti sanzionabili fossero commessi in una provincia diversa da quella dove l’istruttore opera, la competenza è attribuita in occasione di tornei, partite, manifestazioni ecc. sia di minibasket che di attività giovanile come segue:
A ) Al Commissario del Torneo o alla Commissione esecutiva se la sanzione può scontarsi nell’ambito della durata del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket che di attività giovanile;
B) Al competente Organo di giustizia, qualora la sanzione da scontarsi va oltre la durata del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket che di attività giovanile. In tal caso il Commissario o la Commissione esecutiva dovranno trasmettere gli atti al competente organo di giustizia e sanzioneranno una temporanea sospensione che abbia effetto solo nell’ambito del torneo, partita, manifestazione ecc. sia di minibasket sia di attività giovanile;